(Il Sole 24 ore) – 7 GENNAIO 2008
Il decreto espulsioni articolo per articolo
di Nicoletta Cottone
Nuovo provvedimento d’urgenza sulle espulsioni. L’esame del nuovo decreto legge sulla sicurezza (il precedente era stato abbandonato dal Governo a dicembre) prende il via alla Camera mercoledì alle 10 gennaio in commissione Affari costituzionali. Ecco, nel dettaglio, cosa c’è nei 9 articoli del provvedimento.
Espulsione dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo (articolo 1). Convalida del tribunale in composizione monocratica dell’esecuzione immediata dell’espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo e sull’espulsione di extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In caso il destinatario del provvedimento di espulsione sia sottoposto a procedimento penale si prevede la necessità del rilascio del nulla osta del giudice al quale compete il procedimento penale. Abrogate le disposizioni che prevedevano la limitazione temporale della disciplina derogatoria sostituita e la misura a termine che prevedeva una specifica causa di sospensione del ricorso al Tar contro il decreto espulsioni quando la decisione dipenda dalla cognizione di atti coperti dal segreto di indagine o di Stato.
Convalida dei provvedimenti di espulsione (articolo 2). La competenza sulla convalida dell’esecuzione di provvedimenti di espulsione e di allontanamento spetta al tribunale ordinario in composizione monocratica e non più al giudice di pace. La modifica interessa anche le ulteriori competenze dell’autorità giudiziaria in materia di trattenimento e di ricorso contro i decreti di espulsione.
Allontanamento dei cittadini dell’Unione europea per prevenzione del terrorismo (articolo 3). Vengono estesi alle misure di allontanamento dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari i motivi di prevenzione del terrorismo già previsti dal decreto legge 144/2005. Il provvedimento, in linea con la direttiva 2004/38/Ce, deve essere motivato con riferimento ai comportamenti individuali dell’interessato e l’esistenza di condanne penali non è sufficiente all’espulsione. Il provvedimento notificato deve indicare le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso che non può essere inferiore a 5 anni o superiore ai 10 anni. Se il destinatario non comprende la lingua italiana il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del contenuto in modulari ad hoc redatti in una lingua a lui comprensibile o, comunque, in una delle lingue francese, inglese, tedesco o spagnolo, in base alla preferenza del destinatario. Può essere chiesta, con motivazione, la revoca del divieto di reingresso quando sia trascorsa almeno la metà della durata del divieto o, comunque, dopo 3 anni. L’allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si procede alla convalida del provvedimento esecutivo ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 13 del T.U. 286/1998.
Allontanamento dei cittadini dell’Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza (articolo 4). L’articolo disciplina l’allontanamento dei cittadini comunitari e loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza: sono di competenza del prefetto, a meno che i destinatari siano minorenni o abbiano soggiornato nel territorio dello Stato nei 10 anni precedenti (in questi casi la competenza è del ministro dell’Interno). L’articolo definisce i motivi imperativi di pubblica sicurezza che rendono urgente l’allontanamento del cittadino comunitario in quanto la sua ulteriore permanenza nel territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. L’articolo individua alcune ipotesi di condanne penali per delitti corrispondenti a quelli per i quali si procede alla consegna in base al mandato d’arresto europeo, anche a prescindere dalla doppia incriminazione, anche se adottate da un giudice straniero, in quanto possono essere utili a orientare il giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza del cittadino comunitario i cui comportamenti possono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona o all’incolumità pubblica. Il giudizio di pericolosità può essere orientato anche dall’appartenenza alle categorie di persone individuate dalla normativa nazionale in materia di prevenzione personale, semplici o antimafia, così come anche l’esistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere. Anche questa ipotesi di allontanamento è immediatamente esecutiva e assistita dalla garanzia della convalida dell’esecuzione da parte dell’autorità giudiziaria. Ne consegue un divieto di reingresso in Italia fino a 5 anni. Può essere chiesta la revoca quando è trascorsa almeno la metà o, comunque, dopo 3 anni.
Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso (articolo 5). In caso di violazione del divieto di reingresso il trasgressore è punito con la reclusione fino a 3 anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata assistita dalla convalida dell’autorità giudiziaria. Reclusione fino 4 anni per la violazione del divieto di reingresso legato al provvedimento di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo.
Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento (articolo 6). Se il destinatario del provvedimento di allontanamento immediato per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale, l’articolo rinvia alle disposizioni del T.U. 286/1998 che disciplinano il rilascio del nulla osta da parte del giudice competente per il procedimento penale, con esclusione, della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere quando si tratti di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’articolo 380 del Cpp. Negli stessi casi non si procede all’allontanamento se il destinatario è sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa. In attesa del nulla osta, il questore può disporre il trattenimento del destinatario del provvedimento in strutture destinate alla permanenza temporanea. Disciplinato il reingresso, in deroga al relativo divieto, del comunitario, o familiare, già allontanato, per partecipare al processo penale a suo carico o in quello in cui è parte offesa, per il tempo strettamente necessario a tali fini. L’autorizzazione è rilasciata dal questore, anche tramite una rappresentanza diplomatica o consolare, a meno che il reingresso possa provocare gravi turbative dell’ordine pubblico o della sicurezza pubblica.
Ricorso contro l’allontanamento (articolo 7). Disciplinato il procedimento di ricorso contro il provvedimento di allontanamento adottato dal ministro per motivi di prevenzione del terrorismo proponibile al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, e al tribunale in composizione monocratica, territorialmente competente, se il provvedimento è stato adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Contestualmente alla presentazione del ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento che, tuttavia, non ne sospende l’efficacia fino all’esito della decisione del giudice sull’istanza cautelare. Il cittadino comunitario o il suo familiare, allontanato, che non abbia ottenuto dal giudice la sospensione degli effetti del provvedimento, può essere autorizzato dal questore a rientrare per partecipare al procedimento di ricorso, a meno che la sua presenza possa provocare gravi turbative o grave pericolo all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Disposizione finanziaria (articolo 8). Disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento.
Entrata in vigore (articolo 9). Il decreto legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2008, è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.