Facendo seguito a quanto preannunciato nei giorni scorsi, con la presente nota intendiamo fissare i principali adempimenti circa il trattamento fiscale dei proventi da raccolta delle giocate sugli apparecchi da intrattenimento soggetti a PREU.

Come abbiamo più volte ricordato, tale raccolta è attualmente devoluta allo Stato, gestore unico dei giochi predetti, che opera attraverso i concessionari della rete telematica. Questi ultimi sono legittimati ad avvalersi, a loro volta, di ulteriori soggetti che si qualificano quali “terzi incaricati della raccolta”. All’interno di questi ultimi si collocano, come è noto, anche i nostri circoli.

Tale schema giuridico implica che i proventi per la raccolta delle giocate incassati dal circolo siano rilevanti ai fini della determinazione del reddito di esercizio e devono perciò essere inseriti nella dichiarazione mod. Unico; e più precisamente: nel quadro RG (se l’ente è in contabilità semplificata o in regime forfettario ex l. 398/91) o nel quadro RF (se l’ente è in contabilità ordinaria), con conseguente assoggettamento ad Ires (ovviamente al netto degli eventuali costi inerenti).

Detti proventi concorreranno anche alla base imponibile Irap, nella sezione dedicata alle attività commerciali, e dovranno dunque essere inseriti nella relativa dichiarazione.

Sul fronte Iva va precisato che, pur trattandosi di proventi esenti, per essi non vi è l’obbligo di emissione della fattura, e ciò per una espressa deroga alla disciplina generale in materia di operazioni esenti (art. 21, comma 6, d.P.R. n. 633/1972).

Inoltre:

1) se il regime fiscale scelto non è il regime forfettario ex Legge 398/91, di tali proventi, a) se unica fonte di reddito commerciale per il circolo, non sussiste altresì obbligo di dichiarazione Iva (art. 9 d.P.R. n. 322/1998). Quindi, riepilogando: nessuna fatturazione, nessuna annotazione ai fini Iva, nessuna dichiarazione.

Invece, b) se il circolo svolge anche altra attività commerciale (per esempio somministrazione di pasti) provvederà ad inviare una dichiarazione Iva completa anche dei proventi da raccolta delle giocate, ancorché esenti. Si rammenta infatti che l’Iva sugli acquisti inerenti la raccolta delle giocate è detraibile dall’Iva sulle operazioni attive (art. 19, comma 3, lett. E-bis, d.P.R. n. 633 cit.).

2) Se invece – caso di gran lunga più frequente – i circoli si avvalgono del regime forfettario ex legge n. 398/91, sarà sufficiente annotare tali proventi nell’apposito prospetto dei corrispettivi e dei proventi, in separata colonna. Il criterio di tassazione ai fini IRES, in questo caso, sarà quello di cassa (cfr. Circ. Min.Finanze n. 1/1992).

Questa nota esaurisce l’inquadramento generale della questione Videogiochi-PREU.

Concludiamo con una sintesi che riepiloga ancora una volta i punti chiave di questi rapporti:

– Il contratto deve essere diretto e a titolo oneroso con il Concessionario e non con il Gestore degli apparecchi. Ciò significa che il compenso pattuito deve essere specificato nel contratto ed erogato dal Concessionario, anche se per il tramite di un Gestore che comunque deve agire in nome e per conto del Concessionario. Questa è la condizione per cui i proventi della raccolta del gioco sono riconosciuti esenti da IVA.

Se il contratto è tra il circolo e il gestore, si ricade nella fattispecie richiamata dalla nota circolare 21/E del 2005: esclusione dalla raccolta del gioco, assoggettamento IVA dei proventi, conseguiti a diverso titolo (alimentazione apparecchi, pulizia, sorveglianza, ecc.).

– Il fatto che i proventi siano esenti IVA non cambia la loro natura commerciale (li percepiamo dai terzi titolari della raccolta), né tantomeno ci evita l’apertura della partita IVA per tale attività, posto che il Circolo non ne sia già titolare: sono i corrispettivi a ricadere nell’esenzione, non il soggetto che esercita l’attività..

– Il PREU sostituisce l’IVA e l’ISI, ma NON l’IRES né l’IRAP: ciò significa che, come detto sopra, i proventi della raccolta del gioco devono essere dichiarati in UNICO.

A corollario delle raccomandazioni più volte espresse per l’attivazione di un corretto rapporto contrattuale, che vede nel Concessionario l’unico legittimo referente di ogni attività di raccolta, sarebbe auspicabile che da parte del Concessionario venissero periodicamente trasmessi gli estratti conto riepilogativi della raccolta, dei dati del PREU e dei proventi riconosciuti al circolo, estratti conto da conservare con cura a fini di controllo. Sarebbe inoltre consigliabile, prima di provvedere agli adempimenti dichiarativi, richiedere una certificazione complessiva dei proventi riconosciuti dal concessionario nell’anno, onde consentire di “incrociare” il dato annotato ( che sarà appunto oggetto di dichiarazione) con l’importo risultante nei conteggi dello stesso concessionario (fonte da cui l’erario attinge le informative per verificare la corretta tassazione).

Ufficio Studi

Filo Rosso Aggiornamenti

Roma, 22 giugno 2011