Da sabato 1 ottobre sono divenute operative le nuove disposizioni in materia di accertamenti esecutivi introdotte dal d.l. n. 78/2010.  Ne abbiamo parlato a più riprese, anche nelle recenti note sulle “manovre estive”, dato che la materia è stata rivisitata proprio in sede di “decreto sviluppo “ (d.l. n. 70/2011) e di “manovra di luglio” (d.l. n. 98/2011).

Data la delicatezza del tema, ci sembra opportuno riepilogare i principali contenuti della nuova disciplina a pochi giorni dalla sua entrata in vigore.

Accertamenti esecutivi: cosa cambia. Gli atti di accertamento ai fini Iva e redditi,  emanati a partire dal 1 ottobre 2011, costituiranno alla scadenza titolo esecutivo:  in caso di mancato pagamento, Equitalia non dovrà più osservare il procedimento dell’emissione della cartella esattoriale per provvedere all’ esecuzione forzata. La novità, pertanto, si risolve in una significativa contrazione dei tempi di riscossione per il fisco alla quale corrisponde una oggettiva compressione dei diritti del contribuente, che potrebbe essere chiamato in tempi brevi a pagare una quota del dovuto anche in pendenza di ricorso.

Vediamo ora gli aspetti più significativi della disciplina.

Gli atti: caratteristiche e contenuti.  Gli atti interessati dalla nuova disciplina devono avere due caratteristiche:

  1. essere stati emanati dal 1 ottobre in poi; ciò significa che non sono interessati gli atti di accertamento notificati in questi giorni che rechino, tuttavia, una data precedente (ad esempio, un atto notificato in data 4 ottobre  ma datato 30 settembre 2011);
  2. essere riferiti ad annualità in corso al 31 dicembre 2007. Un atto emanato in data 3 ottobre, ma riferito all’annualità  2006,  non sarà interessato dalle nuove disposizioni: per la riscossione degli importi ivi contestati si seguirà  la vecchia regola dell’emissione cartellare.

Gli accertamenti esecutivi conterranno l’intimazione a pagare le imposte accertate, più sanzioni e interessi, entro i termini di proposizione del ricorso giudiziale (60 giorni dalla notifica, salvo la sospensione feriale dei termini) al termine dei quali l’atto sarà trasmesso ad Equitalia,  che potrà procedere all’esecuzione (pignoramento) decorsi 30 giorni.

Cosa accade se…. si presenta ricorso. La presentazione del ricorso non ferma il procedimento di riscossione: in pendenza di ricorso, infatti, il contribuente è tenuto al pagamento del 30% dell’imposta accertata e relativi interessi; è pur vero che con il ricorso è possibile chiedere alla  commissione tributaria di sospendere la riscossione in caso di grave danno, ma è altresì evidente che la riduzione dei tempi della procedura, a cui non si è accompagnato alcun investimento per accelerare i tempi del giudizio, rende assai improbabile che, a regime,  la decisione intervenga prima che l’atto divenga a sua volta esecutivo.

Cosa accade se….si tenta la via extragiudiziaria.  Il circolo che riceve un avviso di accertamento può tentare di definire l’atto utilizzando i cosiddetti “strumenti deflattivi” del contenzioso, ossia concordando un importo con il fisco sulla base di motivazioni specificamente rappresentate. In questo caso i termini per la proposizione del ricorso si interrompono fino ad un massimo di 90 giorni: ciò implica, laddove il tentativo concordatario non vada a buon fine, un allungamento corrispondente dei termini della riscossione.

Il periodo di sospensione generalizzata: vantaggi e limiti.  La l. 106/2011, di conversione del d.l. 70/2011, ha previsto che l’espropriazione è sospesa per 180 gg. decorrenti dall’affidamento del credito, e che “tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore“. La sospensione non opera se sussiste fondato pericolo per la riscossione. Da quanto detto deriva quindi che:

  1. il pignoramento, a prescindere dalla presentazione del ricorso, è sospeso per 180 gg. dall’affidamento del credito ad Equitalia, ossia, di regola,  per complessivi 270 gg. se si considerano i 60 gg dalla notifica del ricorso più i 30 in cui l’atto “giace” presso Equitalia.
  2. se, successivamente all’affidamento del credito, emergono elementi integranti il fondato pericolo per la riscossione, la sospensione dell’esecuzione decade;
  3. la sospensione non opera per i fermi amministrativi e le iscrizioni di ipoteca che, in costanza dei presupposti di legge, potranno essere adottati decorsi 90 gg. dalla notifica dell’atto (salvo sospensione giudiziale)

Ufficio Studi

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