APPARECCHI MECCANICI: IMPOSTA SUGLI  INTRATTENIMENTI ANNO 2011

La definizione per l’anno 2011 degli imponibili forfettari ISI per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici quest’anno passa attraverso un semplice COMUNICATO, in luogo del decreto direttoriale previsto dalla norma istitutiva. Il comunicato è scaricabile dal sito dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (www.aams.it) e conferma gli imponibili, le modalità, i termini di pagamento e gli adempimenti strumentali già richiamati dal decreto direttoriale n. 398/CGV del 10 marzo 2010 (che a sua volta confermava gli imponibili vigenti per il 2009).

Richiamiamo, brevemente, tali previsioni.

L’imposta è determinata applicando agli imponibili forfettari medi diramati dall’AAMS (in calce all’allegato al d.d. n. 398 cit.) il coefficiente (aliquota) dell’8%.

Il termine ultimo di pagamento è fissato al 16 marzo 2011 (per ciascun apparecchio installato entro il 28 febbraio 2011) o entro il 16 del mese successivo all’installazione, qualora avvenuta in corso d’anno, ossia da marzo in poi. In quest’ultimo caso, l’imposta dovrà essere pari a quella annuale rapportata al numero dei mesi decorrenti dall’installazione (l’importo annuale sarà, pertanto, diviso per 12 e moltiplicato per i mesi interessati dall’installazione). Si rammenta che “l’uso stagionale” dell’apparecchio, uso che dà diritto al versamento in ragione del 50% dell’imposta, si configura solo per i locali che risultino chiusi per almeno 6 mesi l’anno.

Il versamento dovrà avvenire tramite mod. F24-Accise, compilando la sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti per cui non è ammessa la compensazione” avendo cura di inserire, oltre l’importo a debito, anche i seguenti dati:

  1. Sezione Ente: M;
  2. Codice tributo: 5123;
  3. Anno : 2011

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza indicata deve essere trasmessa all’ispettorato compartimentale dei monopoli di stato (competente in base alla sede legale del circolo) la dichiarazione di liquidazione dell’imposta, ex all. A al d.d. n. 398/CGV cit.

L’ispettorato, dopo aver acquisito le dichiarazioni e aver provveduto alle verifiche in materia di liquidazione del tributo, è tenuto a rilasciare quietanza di assolvimento dell’imposta per ciascun apparecchio, che il circolo avrà premura di conservare in sede ed esibire in caso di controllo. Nelle more del rilascio della quietanza il circolo conserverà, sempre ai fini del controllo, la quietanza del mod. F24 di pagamento dell’ISI e la copia del modello di dichiarazione, con l’allegata ricevuta di invio.

I documenti in allegato sono scaricabili anche dal portale dei Monopoli.