Così come da più parti auspicato è intervenuta una proroga all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di prevenzione incendi stabilite dal decreto 151/2011, a stabilirlo è stato il comma 2-bis dell’articolo 7 del D.L. n.83 del 22 giugno/2012, approvato definitivamente lo scorso 3 agosto e convertito in Legge n. 134 del 07 agosto 2012 (G.U. n.187 dell’11/09/2012).

Il termine per ottenere il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per le nuove attività indicate nell’allegato 1 del D.P.R. 151/2011, relativo al nuovo regolamento di prevenzione incendi, è ora spostato al 7 ottobre 2013, con una proroga di un anno rispetto alla precedente scadenza.

La presentazione dell’istanza di prevenzione incendi deve essere fatta attraverso una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Come certamente ricorderete il nuovo Regolamento ha suddiviso le attività soggette a prevenzioni incendi in categorie a seconda della loro pericolosità: Categoria A: attività semplici; Categoria B: attività mediamente complesse; Categoria C: attività complesse. Le attività circolistiche soggette a prevenzione incendi si collocano nelle categorie B o C in ragione della capienza del locale inferiore o superiore alle 200 persone, per queste due categorie è obbligatoria l’approvazione preventiva del progetto da parte dei Vigili del Fuoco.

                                                               

                                                                                        Ufficio Studi

                                                                                        Filo Rosso Aggiornamenti                         

Roma 18 settembre 2012