Considerata la particolare importanza dell’argomento pubblichiamo la nota dell’Ufficio studi legislativo dell’associazione, le tabelle e una nota per la corretta lettura delle tabelle.
AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA

tabelle (A3) tabella sintomi

Con la legge 29 luglio 2010 n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175, del 29 luglio 2010) sono entrate in vigore dal giorno 13 agosto 2010 le novità previste per la somministrazione e la vendita di alcol nelle ore notturne.

In particolare l’art. 54 della legge 29 luglio 2010 n. 120 modifica le disposizioni del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella l. 2.10.2007 n. 160), con il quale era stato introdotto il divieto di somministrazione di alcoolici dopo le ore 2,00 nei locali «dove si svolgono con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento» e l’obbligo di predisporre all’uscita dei locali delle apposite tabelle contenenti i livelli di tasso alcolemico e la descrizione dei relativi effetti con l’indicazione delle stime delle quantità di bevande che portano oltre i limiti per la guida (e cioè 0,5 grammi per litro di sangue), e la sintomatologia collegata ai vari stadi dell’alterazione (vedi nostro precedente filo rosso flash del 16/09/2008).

Tale disposizione è ora modificata come segue:

comma 2. “I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonchè chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza”.

La novità prevede pertanto, oltre alla possibilità di prolungamento dell’orario di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore due alle ore tre, l’obbligo di interrompere l’attività di somministrazione a tutti i soggetti che effettuano somministrazione di alcolici e non solo a quelli ove si svolgono attività di spettacolo e intrattenimenti musicali o danzanti.

La stessa legge, al comma 2-ter. prevede che i divieti indicati al comma 2 non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Infine segnaliamo, tra le novità che possono interessare anche i nostri Circoli, il comma 2-quater. “I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool. Devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo”.

L’inosservanza delle disposizioni indicate al comma 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’obbligo previsto, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.

Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge e pertanto l’obbligo di mettere a disposizione l’etilometro e di esporre le tabelle sugli effetti dell’alcol, per chi prosegue l’attività oltre le ore 24, sarà efficace anche per i locali che non effettuano intrattenimenti o spettacoli dal prossimo 13 novembre 2010.

Alleghiamo le tabelle predisposte in collaborazione con la FIPE e già inviate a settembre 2008.

Ufficio studi legislativo

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