E’ stato pubblicato sul n. 284 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica il d.l. 6.12.2011 n. 201, meglio noto come decreto salva-Italia, varato dal Governo presieduto da Mario Monti.

Molte le novità introdotte, anche se nessuna specificamente indirizzata al mondo del non profit.

Quantunque preannunciato come normativa di rigore, equità e sviluppo, il decreto si caratterizza soprattutto per le molte misure volte “a far cassa”, alcune dai riflessi sociali pesanti.

Di seguito ricapitoliamo il contenuto delle disposizioni che riteniamo possano interessare, anche indirettamente, il nostro mondo.

IRAP – art. 2 – Il decreto prevede una duplice agevolazione:

  1. alleggerimento dell’ IRES, nei termini di una deduzione integrale dal reddito dell’IRAP riferita al costo del lavoro dipendente e assimilato (ad esempio il costo delle collaborazioni coordinate e continuative e di quelle a progetto).
  2. alleggerimento dell’ IRAP, nei termini di un aumento della deduzione forfettaria in caso di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato riferiti a lavoratrici e a giovani fino a 34 anni; tale deduzione è commisurata a € 10.600,00 che salgono a € 15.200,00 per i territori di Abruzzo, Molise, Sardegna, Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia. La deduzione va rapportata ad anno ed è diminuita, pertanto, se il periodo di lavoro è minore.

E’ essenziale precisare che entrambe le agevolazioni NON interessano le associazioni che svolgono soltanto attività istituzionali, la cui base imponibile IRAP e la cui IRES rimangono invariate. Interessa, viceversa, quelle associazioni che svolgono anche attività commerciali, limitatamente a queste e nella misura in cui sopportino per tale attività la tipologia di costi richiamati. Quindi, ad esempio, nulla cambia per l’associazione che svolge solo attività istituzionali, quantunque impieghi una lavoratrice con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Nulla cambia, altresì, per l’associazione che svolge, ad esempio, una attività commerciale avvalendosi di uno o più lavoratori autonomi occasionali e/o sopportando costi per interessi passivi: entrambi tali costi (compensi dei lavoratori autonomi e interessi passivi) concorreranno per intero alla base imponibile Irap e la relativa imposta risulterà integralmente indeducibile dal reddito. Se, viceversa, la stessa associazione impiegasse per l’attività indicata n. 1 lavoratore a progetto e n. 1 lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con le nuove regole potrebbe:

  1. dedurre integralmente dal reddito il costo IRAP riferito al costo del lavoro di entrambi i lavoratori;
  2. dedurre dalla base imponibile IRAP € 10.600,00 ( o € 15.200,00, se la sede di lavoro è in “territorio disagiato”).

STRATEGIA DEI CONTROLLI – art. 11 – Si stringono le maglie del controllo basato sulle indagini finanziarie: dal 1 gennaio 2012 gli intermediari finanziari saranno tenuti alla trasmissione periodica di tutte le movimentazioni finanziarie riferite ai rapporti già oggetto di monitoraggio (tra cui: conti correnti, conti deposito titoli, polizze vita, cassette di sicurezza, fondi pensione, assegni circolari, carte di credito). Il fisco intende, in tal modo, realizzare una completa “mappatura” delle movimentazioni finanziarie dei contribuenti per metterle a confronto con i redditi dichiarati e verificarne la congruenza.

REATO DICHIARARE IL FALSO AL FISCO – art.11 – La norma stabilisce che chiunque , a seguito delle richieste effettuate dal fisco nell’esercizio dei poteri di cui artt. 32 e 33 del DPR 600/73 e 51 e 52 del DPR 633/72, esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. In buona sostanza, quello che viene esibito, trasmesso o comunque notiziato al Fisco, a fronte di una sua richiesta, ora assurge a vera e propria autocertificazione, con quel che ne consegue in termini di punibilità (reclusione fino a tre anni). Per capire il salto di qualità sanzionatorio, va ricordato che prima del decreto-Monti, per le reticenze e le omissioni del contribuente, in sede di risposta a questionari o inviti al contraddittorio, risultava applicabile solo una sanzione amministrativa.

TRACCIABILITA’ – art. 12 – Diminuita per la seconda volta in pochi mesi la soglia delle transazioni non più regolabili in contanti, ora portata a 1.000 euro. Da tale importo in poi i pagamenti devono essere effettuati in formati tracciabili, ovvero moneta elettronica, bonifici o assegni non trasferibili.

Ne consegue che, per effetto di tale disposizione:
1. è vietato il trasferimento di denaro contante (anche di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.a.;

2. gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000,00 euro dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e laclausola di non trasferibilità;
3. gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali potranno essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
4. il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 1.000,00 euro.. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 31.12.2011.

Si stringono anche le maglie delle segnalazioni antiriciclaggio per fini di controllo fiscale: il decreto Monti prevede infatti che la segnalazione da parte dei soggetti tenuti (tra cui banche ed intermediari finanziari in genere) circa infrazioni alla normativa sull’utilizzo del contante, di assegni e libretti al portatore, sia ora trasmessa ancheall’Agenzia delle entrate.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – art. 13 – La manovra-Monti inasprisce la tassazione sugli immobili. Viene anticipata all’ 1.1.2012 l’introduzione dell’IMU, imposta prevista dal d.lgs. n. 23/2011 con l’intento di sostituire l’ICI nonchè l’ Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati. L’IMU recuperata dal decreto-Monti, tuttavia, presenta diverse differenze rispetto al tributo prefigurato dal Governo Berlusconi. In primo luogo verrà applicata su una base imponibile decisamente più alta. In secondo, laddove relativa ad immobili locati (il cui reddito, pertanto, è già tassato sulla base del canone di locazione) l’aliquota potrà essere ridotta, ma solo a discrezione del Comune. Tenuti al pagamento, come per l’ICI, sono i proprietari e i detentori di diritti reali, ad esempio gli usufruttuari e coloro che vantino diritti d’uso o di abitazione (attenzione: il diritto d’uso non va confuso con il diritto di godimento del comodatario; nei contratti di comodato il detentore del diritto reale rimane il comodante). In caso di immobile detenuto in leasing si rammenta, tuttavia, che è tenuto al pagamento il locatario, e non il locatore. L’aliquota ordinaria è pari al 7,6 per mille, ma può essere variata dal Comune con un’oscillazione molto ampia (il 3 per mille in più o in meno). La base imponibile viene inasprita per tutte le categorie di immobili con eccezione della categoria B; si riporta di seguito una tabella che evidenzia i nuovi coefficienti per cui dovrà essere moltiplicata la rendita catastale ai fini della determinazione della base imponibile (attenzione: prima di moltiplicare la rendita per i nuovi coefficienti è necessario comunque rivalutarla del 5%):

Per quanto riguarda specificamente le associazioni e i circoli aderenti ricordiamo che la norma che ha istituito l’IMU (artt. 8-9 del d.lgs. 14.3.2011 n. 24) ha mantenuto ferme le esenzioni previste anche per l’Ici, tra cui quella ex art. 7, comma 1, lett. i del d.lgs. 504/1992 relativa a: “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, (enti non commerciali, ndr) e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturaliricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’ articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222”. Ricordiamo che tale disposizione esentativa è stata quasi sempre interpretata in termini assai restrittivi dai regolamenti degli enti locali, ovvero in presenza congiunta dei seguenti requisiti:

  1. utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’associazione;
  2. titolo di proprietà (o altro diritto reale: usufrutto, uso ecc..) in capo all’associazione detentrice dell’immobile;
  3. utilizzo dell’immobile per lo svolgimento esclusivo di attività assistenziali, ricreative e culturali.

Per quanto sopra, e salvo quanto fosse diversamente previsto dai regolamenti ICI locali, è essenziale ribadire che dall’ IMU sono esenti unicamente le associazioni e i circoli proprietari di immobili (o, ribadiamo, detentori di diritti reali sugli stessi) allorché tali strutture siano utilizzate esclusivamente per le attività assistenziali, ricreative e culturali.


TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – art. 14 – Sostituirà dal 2013 la tassa rifiuti e dovrà essere corrisposto da chiunque sia detentore di immobili, a qualsiasi titolo. La misura del tributo dovrà essere stabilita da un regolamento comunale e sarà commisurata per unità di superficie su una metratura pari all’80% di quella catastalmente classificata. Ne saranno responsabili solidali tutti coloro che usano i locali. Non sono previste riduzioni apprezzabili rispetto alla tariffa ordinaria, a meno di detenzione dell’immobile per uso stagionale.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – art. 18 – Viene sostituito il contenuto della clausola di salvaguardia prevista nella manovra di Ferragosto: era stato infatti stabilito che in assenza di attuazione, al 30 settembre 2012, della delega fiscale da cui trarre i risparmi necessari per rispettare i vincoli di bilancio, si sarebbe proceduto con tagli linearialle esenzioni e agevolazioni esistenti (tra cui anche quelle riferite al terzo settore). La manovra Monti sostituisce il contenuto della clausola di salvaguardia, prevedendo che, in luogo dei tagli lineari, si proceda all’aumento delle aliquote Iva del 10 e del 21 per cento, da elevare, rispettivamente, al 12 e al 23 per cento.

IMPOSTA DI BOLLO SU STRUMENTI FINANZIARI – art. 19 – Va subito precisato che la nuova “gabella” non riguarda né i depositi né i conti correnti bancari o postali. Si tratta di un’imposta che colpisce le comunicazioni relative ad ogni tipo di strumento finanziario (ad esempio: titoli di stato, azioni, obbligazioni, polizze vita a capitalizzazione). Salvo diversa, espressa esclusione, dovrebbero essere interessati anche i valori investiti nei cosiddetti “pronti contro termine” e persino i buoni fruttiferi postali. L’imposta sarà pari allo 0,1% , aumentata all’0,15% dal 2013.

SOPPRESSIONE E/O RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DI ENTI – artt. 21, 23 – Soppresso l’ENPALS : le relative funzioni sono accorpate nell’INPS. La norma non dispone circa novità immediate in ordine agli adempimenti strumentali (dichiarazioni) e sostanziali (versamenti) in capo all’utenza, per cui si deve ritenere che le associazioni dovranno continuare con le procedure vigenti fino a nuova determinazione in proposito. Ridotto a 68 il numero dei componenti del CNEL: la riduzione non ha riguardato, tuttavia, i rappresentanti del mondo dell’associazionismo di promozione sociale e del volontariato, che rimangono a quota 10. A sorpresa, il decreto non reca traccia della ventilata soppressione dell’Agenzia per il terzo settore, data viceversa per certa da un’agenzia Ansa del 4 dicembre u.s.

DISPOSIZIONI SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI – art. 24 –La manovra ha agito sia sulle condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia (età pensionabile minima) sia su quelle relative alle pensioni di anzianità (anni di contribuzione necessari per accedere al regime obbligatorio). In estrema sintesi:

Pensione di vecchiaia: dal 2012 i lavoratori dipendenti avranno la possibilità di andare in pensione a 66 anni; quelli autonomi a 66 anni e 6 mesi.

Pensioni di anzianità: sostanzialmente abolite; sarà introdotto, dal 2012, un meccanismo di accesso a quelle di vecchiaia o anticipate unicamente con 42 anni di contributi per gli uomini, 41 anni per le donne.

E’ inoltre previsto un progressivo aumento dell’età pensionabile in ragione del suo adeguamento all’allungamento della vita media stimata.

Infine, è stato esteso anche a coloro che avevano maturato 18 anni di contribuzione alla data dell’1.1.1996 il sistema del calcolo della rendita pensionistica sulla base del metodo contributivo, ma solo in pro-rata, ossia con riferimento agli anni di contribuzione che matureranno dal 1.1.2012 (così riporta la relazione tecnica al decreto). Per quelli precedenti, continuerà ad applicarsi il più favorevole metodo retributivo (rendita calcolata sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni).

AUMENTO DELLE ADDIZIONALI REGIONALI – art. 28 – Ancora una misura destinata ad aumentare la pressione fiscale dei contribuenti persone fisiche: allo scopo di tagliare i trasferimenti erariali verso le regioni, è aumentata, dal 2012, l’aliquota base dell’addizionale regionale; si passerà dallo 0,9% attuale all’1,23%. Le Regioni, inoltre, potranno disporre un ulteriore aumento dello 0,5%.

ESERCIZI COMMERCIALI – art. 31 – Già la manovra di ferragosto aveva inciso profondamente sulla tematica della libertà di apertura ed esercizio di attività commerciali, tra cui anche l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicando il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione quale scadenza per comuni, province, regioni e stato per attuare la liberalizzazione dell’esercizio delle attività d’impresa. Il decreto Monti accelera in questa direzione e stabilisce che le Regioni e gli enti locali dovranno rivedere i propri ordinamenti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto adeguandoli al principio per cui vige “libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali”.