L’art. 64 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”,  al suo comma 9 ha apportato una modifica al comma 1. dell’articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 inasprendo fortemente la sanzione amministrativa per chi esercita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione.

Ora, infatti, la sanzione amministrativa che fino a ieri era prevista da 516 euro a 3.098 euro passa da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 15.000 euro.

Occorre, pertanto, porre la massima attenzione, da parte di quei Circoli che tra i propri servizi offrono la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, a non incorrere nell’illecito di somministrazione al pubblico senza autorizzazione, ad essere, cioè, sorpresi a somministrare bevande a non soci.

Si ribadisce, infine, che alla sanzione amministrativa sopra indicata se ne affianca una di carattere penale per le dichiarazioni mendaci circa requisiti e presupposti per l’inizio attività, che prevede la reclusione da uno a tre anni, ove il fatto non costituisca più grave reato (cosi come comunicato col flash di ottobre 2010 “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): cosa è cambiato per i circoli” che ad ogni buon conto si reinvia in allegato).

Ufficio Studi – Filo Rosso Aggiornamenti

Roma, 21 dicembre 2010