Con la circolare n.16 del 03.02.2012 l’Inps comunica le nuove aliquote applicabili ai compensi percepiti dagli iscritti  alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Si ricorda che risultano  interessati dalla norma i lavoratori impiegati in base a contratti di collaborazione coordinata o a progetto, e gli associati in partecipazione agli utili che prestano unicamente lavoro, nonché i professionisti privi di autonoma cassa di previdenza.

Si rammenta, altresì,  che l’aumento dell’aliquota contributiva di 1 punto percentuale era stata prevista dall’articolo 22, comma 1 della legge di stabilità (l. n. 183 del 12 novembre 2011).

Per effetto di tale modifica, i compensi percepiti nel 2012  sconteranno le seguenti aliquote:

27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)  per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

18,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Va precisato che i redditi assimilati al lavoro dipendente (collaborazioni coordinate o a progetto) riferiti ad emolumenti 2011 e percepiti entro il 12 gennaio 2012 rimangono assoggettati alle aliquote precedenti (inferiori, ribadiamo, di 1 punto percentuale).

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 18,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2012 è pari a euro 96.149,00

Ufficio Studi

Filo Rosso Aggiornamenti

Roma, 6 febbraio 2012