Il Governo-Monti ha accelerato nel 2012 la sua attività legislativa dando alla luce tre decreti legge in materia, rispettivamente, di liberalizzazioni (d.l. 24.1.2012 n. 1), semplificazione amministrativa (d.l. 9.2.2012 n. 5) e semplificazione amministrativa in ambito tributario (d.l. 2.3.2012 n.16).

Mentre i primi due provvedimenti normativi possono interessare in via marginale o quantomeno indiretta il nostro mondo (si pensi, ad esempio, alla norma che ha consentito di somministrare alimenti e bevande in sagre e fiere a mezzo semplice presentazione di SCIA – art. 41 d.l. 5/2012), l’ultimo decreto, che si occupa anche della delicata materia dei controlli, introduce profili di ben più rilevante interesse per i contribuenti, ivi inclusi gli enti non profit. Per tale motivo riteniamo utile dedicare alle singole novità una nota riepilogativa a parte, che verrà diffusa nei prossimi giorni. Nel frattempo ci è sembrato tuttavia urgente anticipare i riflessi indotti da tre disposizioni che si trovano nel decreto più recente, e che interessano direttamente il nostro mondo.

La prima impatta sul mod. EAS, ed è stata già oggetto di attenzione da parte della stampa specializzata che ne ha commentato le possibili conseguenze applicative (per la verità, come vedremo, non tutte immediatamente deducibili dalla lettera della legge);

la seconda riguarda gli accessi degli organi di controllo nelle sedi degli enti non profit e, pur rappresentando una svolta epocale in questo specifico ambito, non ha viceversa sinora riscosso l’interesse che meriterebbe;

la terza, infine, riguarda la soppressione dell’Agenzia per le Onlus.

1. Comunicazioni e adempimenti formali (art. 2, comma 1 d.l. 16/2012). La disposizione stabilisce che l’intempestività o l’omissione di adempimenti formali non impedisce l’utilizzo dei regimi opzionali o la fruizione di benefici fiscali, qualora il soggetto abbia i requisiti sostanziali per accedervi e provveda a rimediare entro “la prima dichiarazione utile “, contestualmente versando l’importo minimo della sanzione prevista per le violazioni di tal tipo (attualmente pari a € 258,00).

In armonia con la disciplina vigente in materia di “ravvedimento”, è previsto che la violazione non possa essere sanata qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

La norma, pur avendo una portata generale, determina riflessi importanti nel mondo delle associazioni, perché risponde ad un’esigenza da noi più volte rappresentata nei “Tavoli tecnici” di confronto con l’Agenzia delle Entrate, ossia la necessità di prevedere una sorta di “ravvedimento” per le casistiche in cui non si siano osservati i termini per la presentazione del mod. EAS.

Si rammenta, infatti, che le associazioni che si avvalgono dei benefici riferiti alla detassazione delle quote sociali e dei corrispettivi dai soci (art. 148, commi 1, 3, 5 d.P.R. n. 917/86 e art. 4, d.P.R. n. 633/72) in base alla norma originaria (art. 30, d.l. 185/2010) devono presentare il mod. EAS entro 60 giorni dalla costituzione (o entro il 31 marzo dell’anno successivo, in caso di variazioni intervenute) pena la decadenza dalla fruizione dei relativi benefici. Ora, la norma introdotta dal d.l. 16/2012 consente di sanare la violazione senza che questa comporti conseguenze irreversibili per l’ente.

Rimangono alcuni punti oscuri nella formulazione, criticità da risolvere se si vuole che la norma operi senza rischi di ambiguità. Ad esempio, ci si chiede quale debba essere considerata la prima dichiarazione utile, se si tratti cioè della dichiarazione riferita all’anno in cui si è verificata l’omissione o piuttosto della prima dichiarazione che si procederà a trasmettere a seguito della violazione (ad esempio, per una violazione commessa nel 2012, nel primo caso la prima dichiarazione utile sarebbe Unico2013 , nel secondo quella da presentare nel settembre 2012 (Unico ENC2012).

Vi è poi da precisare, trattandosi di agevolazioni che riguardano sia le imposte sul reddito che l’Irap e l’Iva, oggi tutte monitorate con distinte dichiarazioni, se il riferimento sia specificamente indirizzato ad una sola di esse (ad esempio la dichiarazione dei redditi) o indifferentemente ad una tra esse.

Ulteriore aspetto su cui occorre far luce riguarda le numerose associazioni che non presentano alcuna dichiarazione per la semplice ragione che non producono redditi tassabili, né operano in regime Iva: per queste va chiarito quale sia il termine da rispettare per consentire la trasmissione del modello EAS in sanatoria.

Vi terremo ovviamente informati circa gli indirizzi che saranno presi la materia, anche a seguito del dialogo direttamente avviato nei Tavoli tecnici con l’Agenzia delle Entrate.

2. Misure di contrasto all’evasione (art. 8, comma 22). Cambiano le regole per l’accesso degli organi di controllo presso le sedi delle associazioni: modificando l’art. 52 del d.P.R. n. 633/72, il Governo ha previsto che l’accesso possa avvenire alle stesse condizioni previste per le imprese ed i professionisti, ossia sulla base della semplice autorizzazione del direttore dell’Ufficio.

Addio, quindi, alla preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica, importante elemento di garanzia suppletiva per il non profit, concedibile solo in caso di sussistenza di “gravi indizi di violazione” della normativa. Inutile dire che la circostanza retroagisce negativamente non solo sul piano delle garanzie, ma anche su quello della concreta difesa in giudizio, eliminando uno dei più frequenti elementi di contestazione in sede di contenzioso, ossia l’accesso avvenuto in assenza della prescritta – ora non più necessaria – autorizzazione del Tribunale.

3. Soppressione dell’Agenzia per il Terzo Settore (art. 8, comma 23). Come già più volte ricordato anche nelle nostre comunicazioni interne, un tratto di penna ha cancellato l’Agenzia per il Terzo Settore, già Agenzia per le Onlus, la cui soppressione era, in verità, nell’aria già dalla fine dello scorso anno.

Le sue funzioni vengono devolute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ufficio Studi

Filo Rosso Aggiornamenti

Roma, 13 marzo 2012