Diamo notizia delle prime indicazioni provenienti dall’Agenzia delle entrate redatte a cura dell’Ufficio Studi Nazionale dell’ARCI. la comunicazione è particolarmente importante per i circoli nell’attesa che venga varato il provvedimento definitivo.

Nell’imminenza del varo del provvedimento volto a definire dati e notizie da comunicare all’Agenzia delle entrate, sulla base di quanto previsto dall’art. 30 del d.l. 29.11.2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28.1.2009 n. 2 (”controlli nei circoli privati”), riteniamo opportuno ritornare sul tema al fine di fornire a comitati e circoli alcune prime indicazioni circa l’applicazione della disposizione, cosi come emergono dalla lettura coordinata delle circolari Agenzia entrate n. 12/E e 13/E del 9 aprile 2009 (cfr. flash filorosso del 16 aprile u.s.).

Ci pare utile, preliminarmente, tornare a riassumere i contenuti essenziali della disposizione, al fine di richiamare gli aspetti sui quali essa, concretamente, va ad incidere.

In estrema sintesi, la norma prevede, che gli enti associativi, per poter accedere ai benefici più rappresentativi della fiscalità agevolata delineata a loro favore, oltre ai requisisti soggettivo-oggettivo definiti dalla stessa normativa, debbano farsi carico di trasmettere all’Agenzia delle entrate dati e notizie da questa ritenuti rilevanti, secondo uno schema da definire in base a provvedimento da emanare a cura del direttore dell’ Agenzia.

I benefici in questione sono espressamente riferiti alle previsioni di cui agli artt. 148 del t.u.i.r. e 4 del d.P.R. n. 633/72, cosi come modificati dal d.lgs. n. 460/97, e si articolano, come è noto, con modalità “a cascata”, nel senso che l’ultima tipologia associativa agevolata (associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali riconosciute dal ministero degli Interni, art. 148, comma 5) possiede i requisiti soggettivi per accedere anche ai benefici dei commi precedenti.

Tali agevolazioni (vere e proprie deroghe rispetto alla disciplina generale) sono sinteticamente delineabili come segue :

a. esclusione dal reddito e da Iva delle quote associative (destinatari: tutti gli enti associativi classificabili tra gli enti non commerciali);
b. esclusione dal reddito e dall’Iva dei corrispettivi versati dai soci per attività svolte in diretta attuazione (in conformità, secondo la normativa Iva) degli scopi istituzionali (associazioni di promozione sociale, assistenziali, religiose, culturali, politiche, sindacali e di categoria, sportive dilettantistiche, di formazione extrascolastica della persona);
c. esclusione dal reddito e dall’Iva dei corrispettivi versati dai soci per attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi sociali da associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti con finalità assistenziali riconosciute dal ministero degli Interni (ex art. 3, comma 6, lett. e) legge 25.8.1991 n. 287);
d. esclusione dal reddito dei corrispettivi versati dai soci delle associazioni di promozione sociale per attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (cfr. interpretazione limitativa, a tal proposito, fornita dalla circ. min. finanze n. 124/E del 12.5.1998).

1. Soggetti interessati

La comunicazione dei dati e notizie è posta a carico di tutti i soggetti associativi dotati di autonoma soggettività giuridica (quindi anche comitati e circoli affiliati) che fruiscano delle agevolazioni sopra richiamate, ossia che riscuotano quote o contributi associativi in esclusione da imposizione ai sensi degli artt. 148 t.u.i.r. e 4 del d.P.R. n. 633/72.

Sono interessati anche gli enti di volontariato che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al d.m. 25.5.1995 e le società sportive dilettantistiche. Quanto alle associazioni sportive dilettantistiche, la disposizione esclude quelle iscritte presso il registro del CONI che non svolgano attività commerciali. La circolare n. 12/E cit. precisa tuttavia che le associazioni che affianchino all’attività sportiva dilettantistica anche altre attività (ad es. la somministrazione di alimenti e bevande) sono, secondo l’Agenzia, tenute alla comunicazione dei dati.
Sempre in tema di associazioni sportive, la circolare afferma, piuttosto sibillinamente, che sono tenute alla trasmissione (sembrerebbe, quindi, indipendentemente dall’iscrizione al registro del CONI) anche le associazioni sportive che effettuano attività definite “strutturalmente commerciali”, quantunque esonerate ai sensi del comma 3 dell’art. 148 t.u.i.r. Come è noto, tali attività attengono allo svolgimento verso il corpo sociale, e verso corrispettivo, di attività in diretta attuazione del fine istituzionale. Se questa interpretazione fosse confermata, dovremmo concludere che l’esonero previsto dalla disposizione circa le associazioni sportive verrebbe ad essere fortemente ridimensionato.

Tra i soggetti esonerati dalla comunicazione si annoverano anche le pro-loco che operino in regime di legge n. 398/91.
2. La comunicazione: natura, tempi e modalità.

La circolare chiarisce che la trasmissione delle notizie e dei dati pur configurandosi come onere di tipo strumentale (cioè non direttamente ricollegabile al pagamento di tributi) non riveste affatto natura formale e/o accessoria bensì sostanziale, in quanto l’applicazione dei benefici fiscali sopra riepilogati è subordinata anche all’espletamento di tale obbligo comunicativo.

Circa le modalità di trasmissione dei dati, è stata la stessa norma a identificare “la via telematica”. Va tuttavia precisato che, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, tempi e modalità sono interamente devoluti al provvedimento, per cui, in teoria, questo potrebbe prevedere anche modalità alternative al telematico. Questa ipotesi, tuttavia, non trova riscontro nella circ. n. 13/E del 9 aprile, dove si parla esclusivamente di “comunicazione telematica” (prg. 2.4).

La circolare non offre indicazioni neanche sui tempi di trasmissione dei dati. Da informative non ufficiali pare accreditarsi l’ipotesi di un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento. Sul punto possiamo solo rimandare al dato che emergerà in sede di effettiva emanazione dello stesso.

Quanto alla “fruibilità” dei modelli di comunicazione, questa dipenderà ancora una volta dalla modalità di invio stabilita: se si confermerà la modalità telematica, ci si dovrà necessariamente interfacciare con i programmi che l’Agenzia andrà a rendere disponibili sul suo sito.

3. Le associazioni agevolate: enti non commerciali

La circolare insiste sulla necessità che il requisito soggettivo previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali, ossia l’appartenenza alla categoria degli enti di tipo associativo, sia accompagnato da un prerequisito ben più significativo sul piano fiscale, ovvero la natura di ente non commerciale del soggetto che aspira ai benefici.
L’Agenzia richiama i contenuti dell’art. 73 t.u.i.r., per il quale l’ente non commerciale è quel soggetto che non ha, per esercizio esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale.
Sono considerate commerciali le attività di cui all’art. 2195 c.c., ovvero:

1) attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Commerciali sono anche le attività di servizi che non rientrano nell’elenco di cui all’art. 2195 ma che sono organizzate “in forma di impresa”, in modo tale cioè da configurare metodi di conduzione continuativa, professionale, organizzata (per mezzi/strumenti e/o lavoro impiegato).
Dal momento che la professionalità è un requisito che presuppone, per cosi dire, l’indirizzo “al mercato” dell’attività, si raccomanda ai nostri circoli e comitati di porre particolare attenzione al tema della effettività del rapporto associativo.

Circa il requisito di ente non commerciale ricordiamo che l’art. 149 t.u.i.r. stabilisce che, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. Il comma 2 di tale articolo individua una serie di indici il cui riscontro costituisce, a parere del fisco, elemento indiziario dello svolgimento in via prevalente di attività commerciali.

Anche in questo caso si raccomanda di prestare attenzione a questi aspetti, sia per eliminare eventuali condizioni di patogenicità (ad esempio l’uso di mezzi pubblicitari), sia per realizzare il profilo della documentabilità delle attività di più stretta derivazione istituzionale, così da rendere evidente, in ipotesi di controllo, il nesso di strumentalità, delle attività decommercializzate e/o di quelle commerciali pure.
4. Le clausole statutarie delle associazioni di promozione sociale: sussistenza e rispetto sostanziale.

Come è noto, l’art. 148 t.u.i.r., nell’accordare i benefici più sopra richiamati a favore, tra gli altri, delle associazioni di promozione sociale, ha previsto che gli statuti di queste si conformino ad una serie di clausole volte, sostanzialmente, a garantire democraticità e trasparenza della struttura.

Tali clausole devono essere ovviamente presenti in tutti gli statuti dei soggetti affiliati e devono essere oggetto di rispetto puntuale in sede operativa.

Ci sembra opportuno in questa sede citarne alcune tra le più significative, allo scopo di richiamare l’attenzione dei comitati sulla necessità di monitorarne l’uniformità di applicazione nelle basi associative.

Rendiconto. L’associazione, per evidenti ragioni di trasparenza, deve redigere ed approvare un rendiconto economico-finanziario che dia contezza di entrate ed uscite annuali. La redazione del rendiconto è competenza dell’organo amministrativo (consiglio direttivo) che documenterà con apposito verbale l’assolvimento di tale atto amministrativo, mentre la sua approvazione è pertinenza all’assemblea dei soci, che anche in questo caso dovrà lasciare traccia documentale con apposito verbale di seduta.
Ricordiamo che, secondo l’Agenzia delle entrate (circ. n. 124/E cit.) i documenti a supporto del rendiconto (fatture, ricevute e giustificativi vari) devono essere conservati e, se richiesti, esibiti agli organi di controllo.
Ricordiamo altresì che i rendiconti, cosi come i verbali di assemblea, devono essere oggetto, di adeguate forme di pubblicità verso i soci (ad esempio attraverso l’esposizione in luogo visibile per un adeguato numero di giorni ).

Assemblee. Ne deve essere garantita la regolare convocazione e costituzione. I lavori di seduta devono essere sempre documentati da verbale regolarmente sottoscritto da coloro che, in base a previsione statutaria, ne siano tenuti. Tra i compiti “minimi” dell’assemblea ricordiamo, oltre alla già richiamata approvazione del rendiconto, la nomina degli amministratori pro-tempore dell’associazione e l’approvazione/modifica di statuto e regolamenti. Convocazioni e verbali devono essere oggetto di adeguate forme di pubblicità, definite da statuto o da regolamento interno.

Amministrazione. L’amministrazione del circolo è di tipo collegiale e le relative decisioni assunte dall’organo amministrativo devono essere oggetto di verbalizzazione e sottoscrizione da parte dei membri che vi hanno partecipato.

Il principio di trasparenza della gestione vuole che le iniziative adottate e le manifestazioni svolte siano adeguatamente documentate, e che il libro del consiglio direttivo, cosi come quello delle assemblee, sia tenuto presso la sede sociale, a disposizione dei soci che lo vogliano consultare.

La tenuta del libro-soci è consigliata per lo stesso motivo di trasparenza, a meno che la conservazione delle copie delle tessere sia realizzata in modo tale da consentire una immediata definizione della struttura del corpo associativo.

Ufficio Studi Filo Rosso
Arci nazionale