La legge 7 agosto 2012 n. 131, ha ripristinato, con qualche modifica, il comma 2 dell’art. 86 t.u.l.p.s., prevedendo che la somministrazione di bevande alcoliche effettuate da circoli privati nei confronti dei propri soci sia assoggettata a comunicazione al Questore. Si rammenta che il citato comma 2 era stato soppresso solo pochi mesi fa dall’art. 13, lett. g) del decreto semplificazioni ( d.l. 9/2/2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), e prevedeva la licenza del Questore ”...per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi altra bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati…”

Il ripristino della disposizione in materia di comunicazione alla Questura sembrerebbe destinato a non determinare nuovi adempimenti per i circoli, in quanto è stato già da tempo previsto che la denuncia di inizio attività indirizzata al Sindaco (ora SCIA, segnalazione certificata di inizio attività) vale “anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773” (art. 4, comma1, d.P.R. 4/4/2001 n. 235).

Sennonché la formula utilizzata dal legislatore per modificare il testo del comma 2 lascia spazio a qualche incertezza, ed ha già portato taluni commentatori, in assenza di indicazioni ufficiali, a ipotizzare la necessità di azioni comunicative esplicite e preventive da parte dei circoli che intendano somministrare alcolici. Questa interpretazione, ovviamente, non incontra il nostro favore, sia perché implicherebbe una duplicazione di adempimenti che già la corrente legislazione aveva correttamente eliminato, sia perché le informative già fornite al Sindaco dovrebbero viaggiare verso altra Pubblica Amministrazione attraverso un percorso interno, senza costringere i circoli a operare doppie comunicazioni. Quando il provvedimento era all’esame del Parlamento, queste argomentazioni sono state portate all’attenzione della X Commissione, che le ha esaminate ed accolte, proponendo di cassare il comma 2-bis cosi come proposto; purtroppo tale proposta non ha sortito l’effetto dovuto a causa del voto di fiducia.

Sul piano sistematico va poi segnalato che anche gli adempimenti per il rilascio della licenza ex art. 86 TULPS, 1 comma, prevista per i pubblici esercizi che somministrazione bevande alcoliche si intendono assolti con il rilascio dell’autorizzazione comunale (cfr. art. 19, d.P.R. 24.7.1977 n. 616 e art. 152 R.D. 6.5.1940 n. 635). Quindi, se si accoglie la tesi dell’autonomo obbligo comunicativo, si deve concludere che la norma rinnovata introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni oggettive identiche, visto che interesserebbe solo i circoli.
Continueremo a proporre queste argomentazioni all’evidenza delle competenti sedi, quale contributo all’efficienza dell’azione amministrativa e al miglioramento dei rapporti tra utenti e P.A. e vi informeremo sugli sviluppi, così da fornirvi le relative indicazioni.

Nel frattempo, come molti di voi avranno avuto modo di constatare, si rileva l’assenza nei siti istituzionali (Ministero degli Interni, Prefetture) di qualsivoglia modulistica ad hoc idonea a trasmettere la citata comunicazione, cosicché chi voglia procedere comunque all’invio al Questore dovrà farlo in carta e forma libere.

Si segnala che l’assenza della modulistica potrebbe essere questione di rilievo non solo formale, se si tiene a mente che, in base alla legislazione promulgata dal precedente Governo, le Amministrazioni sono tenute a pubblicare sui propri portali la modulistica riferita ai vari adempimenti.

Va, infine, segnalato che il nuovo testo del comma 2, art. 86 tulps, stabilisce esplicitamente che “si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività  di cui al primo comma (ndr, attività di somministrazione proprie dei pubblici esercizi)”, ed è proprio la devoluzione dei controlli anche agli agenti di p.s. la novità apparentemente più rilevante della disposizione, se si pensa che l’attività di controllo amministrativo in caso di somministrazione di alimenti e bevande era stata ricondotta, dal citato d.P.R. n. 235/2001, alla sola polizia municipale.

 
Ufficio Studi

Filo Rosso

Roma, 7 settembre 2012