Con la Risoluzione n. 125/E del 6.12.2010 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in via ufficiale circa la tematica della presentazione del modello Eas in caso di variazioni riguardanti i dati generali dell’associazione e del suo legale rappresentante, confermando che tali variazioni NON determinano l’obbligo di ripresentare il Mod. Eas entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Riprendendo le argomentazioni che avevamo illustrato nell’incontro del Tavolo Tecnico, già in quella sede condivise dai rappresentanti della Agenzia, la risoluzione ribadisce che ogni notizia già fornita a mezzo dei modelli di variazione dati AA7/10 (per le associazioni dotate di partita Iva) o AA5/6 (per le associazioni con il solo codice fiscale) non deve essere oggetto di informativa anche tramite il Modello Eas.

In buona sostanza, quindi, non si dovrà procedere al re-invio del Mod. Eas qualora le sole variazioni intervenute abbiano ad oggetto i dati da inserire nei campi della sezione generale del modello (rispettivamente riferiti ai titoli “DATI RELATIVI ALL’ENTE”, “SEDE LEGALE”, “RAPPRESENTANTE LEGALE”), dal momento che la normativa già impone che gli stessi siano comunicati all’Agenzia entro 30 giorni dall’avvenuta variazione tramite i richiamati Modelli AA7/10 e AA5/6. L’Agenzia sottolinea, infatti, che la trasmissione di tali modelli consente di ritenere assolta la funzione di acquisizione-dati e monitoraggio ascrivibile anche al Modello Eas, e pertanto non si determina alcun ulteriore adempimento a carico dell’ente.

L’accento peraltro posto dall’Agenzia proprio sul ruolo che il Mod. Eas svolge nel veicolare le informazioni sul mondo associativo, sembra una indiretta conferma della volontà di adoperarsi per la riapertura dei termini di presentazione del modello, a sanatoria delle posizioni ancor oggi inadempienti. Ribadiamo tuttavia che tale orientamento, per avere efficacia, dovrà trovare riscontro in un provvedimento normativo espresso.

In alleghiamo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 125/E del 6 dicembre 2010

Ufficio Studi

Roma, 9 dicembre 2010