Sono entrate in vigore ieri le disposizioni in materia di cessione dei prodotti agro-alimentari introdotte dall’art. 62, d.l. n. 1/2012. Nonostante diverse incertezze sulla loro corretta applicazione e il varo del decreto interministeriale di attuazione avvenuto a ridosso della scadenza (19 ottobre u.s.), non si è registrato l’atteso annuncio di una quanto mai auspicabile proroga, anche alla luce delle voci, in verità non confermate, che si sono rincorse negli ultimi giorni circa il restringimento della platea dei destinatari ai soli contraenti di medio-grandi dimensioni. Vedremo nelle prossime settimane se tali voci troveranno una sponda normativa. Nel frattempo provvediamo a fornire a comitati e circoli aderenti l’informativa-base necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. La disciplina appena entrata in vigore è collocata nell’art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella l. n. 27/2012, ed ha trovato attuazione con il decreto interministeriale del 19 ottobre u.s. , scritto di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e quello delle Politiche Agricole, Si segnala che tale decreto non è stato ancora pubblicato sulla G.U. della Repubblica, come precisano dalle pagine dei propri portali gli stessi Ministeri interessati.

CAMPO DI APPLICAZIONE. La normativa prevede l’obbligo della forma scritta per la vendita dei prodotti che interessano la filiera agro-alimentare, con eccezione di quelli effettuati verso privati-persone fisiche. In buona sostanza si tratta, per gli operatori, di formalizzare tutti i rapporti commerciali che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, attuata nel territorio dello Stato. Si precisa che il generico richiamo attuato dal decreto ministeriale ai prodotti alimentari di cui all’art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, fa sì che tra tali prodotti siano ricomprese anche bevande come vino e birra.

Sono espressamente esclusi dal campo d’applicazione della disposizione:
• i contratti conclusi con il
consumatore finale-persona fisica;
• le cessioni di prodotti agricoli e alimentari
istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito

DESTINATARI. Così come scritta la norma finisce per investire tutti gli operatori che acquistano o vendono prodotti agro-alimentari, ivi inclusi coloro che acquistano tali prodotti per impiegarli nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza distinzione tra operatori commerciali puri (pubblici esercizi) e soggetti non profit (circoli con attività di somministrazione ai soci). Questa distinzione in un primo momento era apparsa rilevante e dirimente, per individuare l’effettivo ambito di applicazione della norma, in quanto l’art. 62 cit. esplicita l’esclusione per le cessioni verso i “consumatori finali”. Il decreto interministeriale varato pochi giorni or sono ha tuttavia precisato che i consumatori finali interessati sono solo le “persone fisiche”. Questa specificazione allarga il campo di applicazione normativa anche ai circoli che acquistano prodotti agro-alimentari da impiegare nella somministrazione di alimenti e bevande ai soci.

FORMALITA’ CUI ATTENERSI. Le cessioni dei prodotti agroalimentari devono essere contrattualizzate in forma scritta e devono essere indicati, a pena di nullità:
– la durata
– le quantità del prodotto venduto;

– le caratteristiche del prodotto (in buona sostanza, la descrizione)

– il prezzo
– le modalità di consegna
– le modalità di pagamento

La norma stabilisce che i contratti devono essere redatti secondo “principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni”.
Per “forma scritta” il decreto intende qualsiasi comunicazione (anche a mezzo
e-mail o fax), e “anche priva di sottoscrizione”, a condizione che risulti l’inequivoca volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente per oggetto la cessione di prodotti alimentari.

Il decreto applicativo ha stabilito che anche i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, possono costituire idoneo documento scritto per la regolare cessione dei prodotti agricoli e alimentari ex art. 62, purché integrati con i suddetti elementi essenziali e recanti apposita dicitura, ossia:“Assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

TEMPI DI PAGAMENTO. La norma stabilisce un termine legale di pagamento per i prodotti oggetto di cessione, differenziato in ragione della deteriorabilità o meno delle merci: 30 giorni per i prodotti deteriorabili, 60 giorni per gli altri prodotti. Tale sarà, pertanto, il termine massimo di pagamento inserito nel contratto o nei documenti alternativi (fatture, d.d.t. ecc.).

SANZIONI La violazione degli obblighi relativi ai requisiti del contratto, oltre alla nullità dello stesso, espone a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 20.000, a seconda del valore dei beni ceduti. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta una sanzione, in capo al debitore, variabile da 500 a 500.000 euro. L’entita’ è concretamente determinata in ragione del fatturato, della ricorrenza e della misura dei ritardi. La sanzione è comminata dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato, ma sarà la Guardia di finanza a esperire i controlli.

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Per quanto sopra, si richiama l’attenzione dei comitati sulla necessità di verificare che i circoli affiliati, interessati dalla nuove disposizioni, si siano attivati presso i propri fornitori per il corretto adempimento della normativa secondo le varie modalità alternative previste (adozione del contratto in forma scritta, ordinativi contenenti i dati utili, fatture o ddt con la dicitura prescritta).

Ufficio Studi

Filo Rosso Aggiornamenti

 

Roma, 25 ottobre 2012