Con Decreto Direttoriale AAMS n.11181 del 5 aprile 2011 (G.U. n.100 del 2 maggio 2011), è stato istituito l’”Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro”: elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge finanziaria n. 266/2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 (legge di stabilità).

Tra i soggetti coinvolti vi sono anche i nostri circoli, che in virtù del contratto con il Concessionario della rete telematica si collocano nella filiera della raccolta del gioco.

La normativa è indubbiamente ancora suscettibile di messe a punto (e non è ancora stato fornito l’allegato per il consenso al trattamento dei dati personali) , benchè non sia il caso di attendere oltre per attivarsi. C’è già stata la presa di posizione della SAPAR, associazione nazionale delle imprese di produzione, rivendita e gestione degli apparecchi da intrattenimento, che si è fatta promotrice della richiesta di prolungamento dei termini per la corretta iscrizione all’elenco, nonché di alcune modifiche nel merito, alle quali stiamo associando per parte nostra almeno due rilievi nell’immediato:  la necessità di dissociare formalmente i circoli dalle definizioni di “ditta” ed “esercizio commerciale”, prevedendo anche a livello di modulistica la definizione di “ente” e “associazione”; la ricomprensione della nostra modalità di autocertificazione antimafia.

Sarà dunque nostra cura inviarvi tempestivamente ulteriori aggiornamenti e approfondimenti.

La SAPAR ha preso contatto con noi, oltre che con le maggiori organizzazioni di categoria, mettendosi a disposizione per un confronto e una sinergia volti all’azione verso l’Istituzione e alla collaborazione per le procedure di iscrizione. A questo proposito, riteniamo importante la vigilanza e il coordinamento da parte dei Comitati circa il corretto svolgimento di tali procedure e l’acquisizione e conservazione della documentazione relativa. Vi sottolineiamo ancora una volta come il nuovo assetto, normativo e pubblicitario, renda se possibile ancor più indispensabile che il ruolo del circolo nella filiera del gioco sia codificato solo ed esclusivamente da un corretto contratto sottoscritto col Concessionario, da cui emerga  il rapporto diretto fra i due contraenti, anche dal punto di vista economico. A tale scopo vi alleghiamo un esempio di contratto vigente che può considerarsi adeguato.

Veniamo ora al dettaglio della procedura.

L’elenco consta di tre sezioni (A–B-C); i circoli vanno iscritti nella sezione C: “Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B, che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco”.

A sua volta la sezione C è articolata in sottosezioni; la sottosezione di riferimento per i circoli è la sottosezione b) Titolari di esercizi preso i quali sono installati apparecchi e videoterminali.

La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata all’Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato competente per territorio allegando i seguenti documenti:

– certificato antimafia in originale del presidente/legale rappresentante (da richiedere presso la Prefettura, sembra di capire non sia sufficiente l’autodichiarazione prodotta in sede di DIA);

– autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (DIA o SCIA);

– quietanza del versamento di euro 100,00 (cento) con F24 accise, codice tributo n.5216;

– autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art.5, comma 1 del decreto: “In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto elenco, di cui all’art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni:

a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per: reati collegati ad attività di stampo mafioso; delitti contro la fede pubblica; delitti contro il patrimonio; reati di natura finanziaria o tributaria; reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;

b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo; c) della reiterazione per tre volte di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per: violazioni previste dall’art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del TULPS, come modificato dall’art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; violazioni amministrative previste dall’art. 110, comma 8, del TULPS; altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico”.

L’iscrizione, di durata riferita all’anno solare, può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno, e ha validità sino al 31 dicembre dell’anno in corso. In sede di prima applicazione le richieste d’iscrizione devono essere inoltrate entro il 30 giugno 2011.

Entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti che intendono mantenere l’iscrizione, devono inoltrare apposita istanza all’Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato competente per territorio, allegando quietanza del versamento annuale dovuto.

Vi forniamo in allegato il modulo per l’iscrizione (scaricabile dal sito dei Monopoli www.aams.it), con le relative istruzioni, rimandandovi alla raccomandazione di cui in premessa per quanto riguarda il controllo della procedura attuata dai circoli. Il modulo prevede altresì che il soggetto richiedente presenti in allegato il consenso al trattamento dati personali: modulo non ancora disponibile e annunciato il 20 maggio come di prossima pubblicazione.

Attenzione: a far data dal 1° luglio 2011 i Concessionari per la gestione della rete telematica instaurano i loro rapporti contrattuali relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco esclusivamente con coloro che risultino iscritti nell’elenco. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti, ovvero di mantenimento dell’efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti, è comminata la sanzione amministrativa di euro 10.000,00, sia al Concessionario, sia alle altre parti contraenti.

ALLEGATI:

–                   Decreto Direttoriale Prot. n. 2011/11181/Giochi/ADI

–                    Modulo RIES/C6

–                   Esempio di contratto col Concessionario della rete telematica