La stampa di settore (Il sole 24 ore del 30/3/2011) ha anticipato i contenuti di un decreto ministeriale attuativo dell’art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Detto d.m. disciplina le modalità di estensione del Testo Unico ai volontari delle “cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381”, delle “organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico”, nonché ai volontari dei vigili del fuoco.

Il termine per operare detta estensione erano stato più volte rinviato. Da ultimo l’art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10 (cd. Milleproroghe), aveva concesso un ulteriore proroga al Ministero del lavoro sino al 31/3/2011.

Non si conosce ancora il contenuto del d.m. poiché non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e comunque la sua entrata in vigore è fissata allo scadere di 60 gg. da detta pubblicazione.

Chiaramente torneremo sull’argomento non appena il testo normativo sarà disponibile.

Va detto che tuttavia il decreto ministeriale ha perso di rilevanza, almeno con riguardo ai volontari operanti nell’associazionismo di promozione sociale.

Come già si è detto in altri flash dedicati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, i rapporti di lavoro – comprese le collaborazioni coordinate e continuative, nonché le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro – rappresentano tutte fattispecie rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori. L’originaria prescrizione normativa poneva dei dubbi per il mondo associativo in genere, ove includeva nel campo di applicazione del Testo Unico anche «il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266» e le parole: «il volontario che effettua il servizio civile» (articolo 2, comma 1, lettera a). La scarsa chiarezza del testo normativo poteva lasciare indurre che il Testo Unico avesse disposto una generalizzata applicazione della sicurezza a tutto il lavoro volontario, anche se in verità il dato testuale induceva a ritenere che l’estensione era legata alla particolare configurazione dell’ente che ospita il volontario. L’annunciato decreto ministeriale, di cui si è detto all’inizio, era di particolare importanza, proprio perché poteva fornire una risposta chiara in ordine a tale incertezza.

Già prima però il dubbio è stato sciolto, nel senso della non applicabilità al lavoro volontario in genere, dal d.lgs. 3-8-2009 n. 106, contenente disposizioni integrative e correttive di detto Testo Unico. Questo ha infatti abrogato il riferimento ai volontari delle Organizzazioni di volontariato, nonché a quelli del servizio civile, residuando il riferimento ai soli “i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile”.

Ufficio studi

Filo Rosso Aggiornamenti

Roma, 1 aprile 2011