A poco più di due mesi dalla scadenza dell’acconto IMU ( 18 giugno 2012) rimangono irrisolti i nodi delle aliquote definitive (solo una ridotta percentuale di Comuni ha deliberato in materia), della dichiarazione e dei codici tributo. Nel frattempo il Governo è corso ai ripari per salvaguardare l’incasso di giugno: con un emendamento al d.l. 16/2012 di qualche giorno fa è stato previsto che il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base, ossia lo 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale e lo 0,4% per l’abitazione principale ( in questo caso si applicherà anche una detrazione di 200,00 euro, cui si aggiunge quella di 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni), La seconda rata andrà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote definitivamente stabilite dai comuni.

Nel frattempo, entro il 31.7.2012, il Governo potrà modificare le aliquote e le detrazioni, qualora l’andamento del gettito non sia sufficiente a garantire le entrate previste dal “decreto salva-Italia”.

A loro volta i Comuni avranno tempo fino al 30.9.2012 per deliberare il regolamento relativo alle aliquote sulla base dei dati aggiornati dal Governo. Quindi è possibile che di qui a settembre ci sia una doppia variazione delle aliquote.

Quanto alle dichiarazioni IMU, pur essendo stato previsto che dovranno essere presentate entro il 30 luglio 2012 sulla base della situazione esistente all’1.1.2012, non è stato chiarito a chi dovranno essere indirizzate (si ricorda che l’IMU attuale, a differenza dell’ICI che era interamente comunale, prevede una compartecipazione erariale).

In tema di modalità di versamento, non è stato ancora chiarito se dovrà essere il contribuente a distinguere la quota erariale da quella comunale (distinti versamenti con due codici tributo diversi) o se potrà effettuarsi un unico versamento, cosicché siano i destinatari dello stesso a riversare la quota al compartecipe.

Ricordiamo che, nel frattempo, in sede di conversione del decreto liberalizzazioni (d.l. 1/2012), è stata abrogata con effetto immediato la disposizione che consentiva di non sottoporre a IMU gli immobili dei soggetti non profit destinati in modo prevalente ad attività assistenziali, didattiche, ricettive, culturali. Ora l’esenzione opera solo se la destinazione dell’immobile a tali attività è esclusiva e l’attività sia svolta con modalità non commerciali. Il contenuto concreto del criterio dovrà essere chiarito da un decreto attuativo di prossima emanazione. In sintesi, quindi, la variazione legislativa comporta:

  • l’esenzione ICI/IMU per gli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un’attività non commerciale;

  • l’abrogazione immediata delle norme che prevedono l’esenzione per immobili dove l’attività non commerciale non sia esclusiva, ma solo prevalente;

  • l’esenzione limitata alla sola frazione di unità nella quale si svolga l’attività di natura non commerciale;

  • in caso di immobile ad utilizzazione mista (commerciale/non commerciale) l’introduzione di un meccanismo di dichiarazione vincolata a criteri emanati dal Ministero dell’Economia, finalizzati a individuare la frazione da sottoporre a tassazione.

Vi terremo informati sull’evolversi della normativa in materia.

 Ufficio Studi

Filo Rosso Aggiornamenti

Roma, 11 aprile 2012